Congedo per quarantena scolastica e politiche di smart working, i chiarimenti Inps

Congedo per quarantena scolastica e politiche di smart working, i chiarimenti Inps

L’Inps fornisce le istruzioni per l’accesso al congedo per quarantena scolastica e illustra le compatibilità tra tale congedo Covid-19 con altri istituti contrattuali e normativi

L’articolo 5 del Decreto Legge n. 111/2020 ha introdotto, proseguendo quella volontà legislativa attenta ad offrire strumenti giuridici che consentano la migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche (o forse soprattutto) durante la difficile convivenza con il virus SARS-COV-2, il diritto, in alternativa all’utilizzo dello smart working, di un congedo indennizzato a carico dell’INPS a beneficio dei lavoratori genitori di figli under 14 anni.
Le prerogative di cui sopra, lettera della norma, risultano condizionate alla presenza di quarantena disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto del minore di anni 14 con il c.d. Coronavirus verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Nel merito l’INPS, con circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, circostanzia e illustra le condizioni di accesso al beneficio in oggetto e le compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con altri istituti contrattuali e normativi. Il menzionato congedo, alternativo all’utilizzo dello strumento del lavoro agile già disciplinato dal d.lgs. 81/2017 e poi esteso dai decreti emergenziali (non da ultimo anche il già citato articolo 5), risulta fruibile nel periodo dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Campo di applicazione e beneficiari
L’Inps precisa fin da subito che tale congedo è appannaggio dei lavoratori dipendenti privati, escludendo da un lato sia i genitori lavoratori autonomi che gli iscritti alla gestione separata.
Giova ricordare come il beneficio in oggetto non debba confondersi con quanto disposto dall’art. 26, comma 1, del Decreto Legge n° 18/2020 secondo il quale “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, e’ equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto”. Pertanto, l’eventuale provvedimento di sorveglianza attiva o fiduciaria che riguardasse direttamente il lavoratore dipendente dovrà essere trattato come malattia “equiparata”, con relativo provvedimento dell’ASL e certificazione medica relativa. Diverso, infatti, è il caso della quarantena obbligatoria emessa nei confronti del figlio/a convivente per contatti scolastici, il quale determinerà il diritto del genitore convivente alla prestazione lavorativa in smart working ovvero al congedo straordinario.

Ciò detto, il genitore richiedente deve essere in possesso di altri requisiti essenziali:
Dapprima, per quanto banale, l’Inps ricorda la necessità della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente in essere e attivo. Il concetto giuridico di “attivo” deve riferirsi ad una produttività di effetti del rapporto lavorativo ovvero l’assenza di una sospensione della prestazione disciplinata dalla parti, come ad esempio nel caso di aspettativa contrattuale.  In effetti, la circolare precisa come “in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate”. Pertanto, il congedo non potrà essere fruito in concomitanza del periodo di sospensione dal lavoro se previsti contrattualmente, come ad esempio pause lavorative dei part-time (ex) verticali, così come nei casi di accesso agli ammortizzatori sociali.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto in trattazione, il rapporto lavorativo del genitore beneficiario non dovrà svolgersi in modalità` agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

Altre condizioni, insite nel disposto normativo e precisate dall’INPS possono così essere riassunte:
1) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14. Pertanto, al compimento del 14° anno di eta, il congedo non potra essere piùfruito; 2) la prole deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui e richiesto il congedo stesso. A tale fine l’ente ricorda come sia sufficiente che il minore di anni 14 abbia la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente, con ciò escludendo tutti i casi in cui il genitore e il figlio siano residenti in due abitazioni diverse (si pensi al caso di genitori separati).
3) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
La circolare n. 116/2020, ad ogni buon conto, non riesce comunque a dipanare quel dubbio insidioso in ordine al quale il congedo per quarantena dei figli sia utilizzabile anche nelle ipotesi in cui la prestazione di lavoro in smart working non sia stata negata dal datore di lavoro.
In effetti, il testo dell’art 5 dapprima sembra consentire ai lavoratori genitori la possibilità di chiedere prioritariamente l’esecuzione della prestazione in modalità agile e solo subordinatamente ad una sua impossibilità, evidentemente oggettiva, ammetterli al congedo in discussione.
Ad ogni modo, la locuzione “e comunque in alternativa” utilizzata dalla norma e richiamata testualmente dalla circolare consente due ipotesi interpretative:
–  la prima riferita, come già predetto, ad una subordinazione del congedo rispetto al diniego dell’esecuzione della prestazione in modalità agile;
–  la seconda, meno incline allo spirito della norma ma comunque possibile, vede l’opportunità in favore del lavoratore di richiedere il congedo a prescindere dalla possibilità di prestare attività lavorativa in modalità smart.
La circolare avrebbe potuto risolvere tale sostanziale dilemma interpretativo. Nel merito, si deve rilevare l’assenza di indicazioni precise da parte dell’INPS sul punto.

Misura e durata
Come precisato in premessa, la durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, eventualmente prorogato. Rispetto al congedo previsto dal Decreto Legge n°18/2020 in relazione al c.d. “congedo parentale straordinario” ex art 23, il diritto ad assentarsi a causa del provvedimento di quarantena del figlio non ha limiti temporali massimi nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre. Eventuali proroghe del provvedimento o nuovi episodi sempre disposti dalle ASL che coinvolgano lo stesso (o anche altri) figli conviventi, determineranno il diritto alla fruizione di un periodo di congedo ulteriore, sempre collegato alla durata provvedimento di quarantena disposto dall’azienda sanitaria territoriale.
Sul punto l’INPS chiarisce che, nel caso di piuprovvedimenti che dispongono dei periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione sarà comunque corrisposta un’unica indennita.
Per i giorni di congedo fruiti ericonosciuta al genitore un’indennita pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni del testo unico sulla maternità, d.lgs. 151/2001, ad eccezione del computo nel valore dell’indennità delle mensilità aggiuntive. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.
Le indennità, erogate a carico del datore di lavoro e conguagliate nelle denunce Uniemens, costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 917/86 (TUIR).

Compatibilità
L’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 111/2020 dispone l’alternatività del congedo tra i genitori.  Pertanto, per la medesima giornata e ferme restando le condizioni di accesso già evidenziate, solamente uno dei genitori potrà beneficiare dell’indennità in parola.
L’Inps, all’interno della circolare n. 116/2020, ha elencato una serie di casi di compatibilita` tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio che si riassumono in tabella.

COMPATIBILITA` TRA IL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI E ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZA DELL’ALTRO GENITORE CONVIVENTE

Tipologia di assenza dell’altro genitore conviventeCompatibilità o incompatibilità
MalattiaCompatibilità
Maternita` / PaternitàCompatibilità (1)
Incompatibilità (2)
Congedo parentaleIncompatibilità (2)
Riposi per allattamentoIncompatibilità (2)
FerieCompatibilità
Aspettativa non retribuitaCompatibilità
Soggetti “fragili”Compatibilità
Permessi e Congedi ex l. 104/92Compatibilità
Inabilita` e pensione di invalidita`Compatibilità
Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attivita` lavorativa (es. CIGO, CIGS, CIGD, Assegno Ordinario, CISOA, NASPI, DIS-COLLIncompatibilità
Lavoro agileIncompatibilità (3)
Part-time e intermittenteIncompatibilità

(1)  Anche in caso in cui l’altro genitore sia percettore dell’indennità di maternità in gestione separata, purché lo stesso stia prestando attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità;
(2)  Se il figlio per cui si è chiesta la maternità/congedo parentale/riposi allattamento è il medesimo per cui è disposta la quarantena;
(3)  Anche se la prestazione in lavoro agile riguarda l’altro genitore

Come formalizzare la richiesta
L’Inps segnala come la domanda relativa al congedo ex art 5 del D.L. n. 111/2020 dovrà essere presentata esclusivamente in modalitatelematica attraverso i canali istituzionali previsti dall’INPS. La richiesta puo avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purche´ ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
A tale fine l’Inps ha istituto un nuovo codice evento MV9 – DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli, che dovrà essere utilizzato a partire dalle denunce contributive del mese di settembre.