Indicazioni operative per la gestione dei tirocinanti in azienda

EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI.
Fermo restando le disposizioni di cui all’allegato 4 della DD n. 490 del 6/8/2020, alla luce delle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alla gestione dei tirocini: 1.    nel caso in cui il tirocinante debba osservare il periodo di isolamento fiduciario/quarantena si riconosce la sospensione come malattia, anche se inferiore ai 30 giorni solari e la possibilità quindi di successiva proroga per il relativo periodo. E’ opportuno acquisire una dichiarazione del medico o dell’ASL attestante lo stato di isolamento/quarantena; in mancanza è sufficiente una autocertificazione del tirocinante. 2.    in caso di tirocini attivati presso gli esercizi commerciali per i quali è prevista la chiusura nel fine settimana ai sensi dei provvedimenti emanati, trattandosi di assenza non imputabili al tirocinante , tali giornate non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile. Pertanto i giorni non andranno ad essere computati e se il tirocinante raggiunge il 70 % di presenza mensile l’indennità dovrà essere riconosciuta interamente. E’ in ogni caso possibile rimodulare l’impegno orario settimanale, fermo restando il limite massimo delle 8 ore giornaliere di presenza. 3.    in caso di tirocini attivati presso esercizi per i quali è stata disposta la chiusura serale, è possibile rimodulare l’orario per garantire il monte ore settimanale previsto, fermo restando il massimo delle 8 ore giornaliere. Nel caso in cui non sia possibile rimodulare o ridurre l’orario di presenza o qualora la riduzione dell’orario sia significativa sul percorso di tirocinio ai fini dell’attività formativa. 4.    a fronte delle nuove disposizioni relative all’emergenza sanitaria, i soggetti ospitanti possono, in accordo con il soggetto promotore, ricorrere allo smart working anche per i tirocinanti secondo le indicazioni di cui alla DD. n. 490 del 6/8/2020. E’ possibile prevedere anche una forma mista in presenza e modalità agile. Si ricorda che il ricorso allo smart working per i tirocini, in corso o di nuova attivazione, è consentito fino al 31/12/2020, ai sensi della sopracitata determinazione, fatto salvo ulteriori provvedimenti in merito. 5.    nel caso di tirocini attivi presso aziende che richiedano la CIG o altre forme di sostegno al reddito a causa delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria si deve procedere ad una sospensione dei tirocini in corso e che riguardano le mansioni equivalenti a quelle coinvolte nei procedimenti. Tali tirocini  potranno essere riattivati solo quando il procedimento di CIG sarà definitivamente chiuso e tutti i dipendenti in forza saranno rientrati in servizio a pieno regime. Rimane il divieto di nuove attivazioni presso aziende che abbiano aperto procedimenti di CIG o altre forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per le mansioni equivalenti, fatto salvo specifici accordi sindacali che prevedano espressamente tale possibilità, come previsto dalla normativa di cui alla DGR 85/2017.